Statuto

Art. 3

In vigore dal 7 apr 1896
L' istituto è amministrato da una commissione composta, secondo il testatore, nel modo seguente: 1° Arcivescovo di Catania, presidente; 2° Prefetto della provincia; 3° Sindaco della città; 4° Professore di agraria nella regia università di Catania; 5° Professore di botanica, id.; 6° Professore di economia politica, id.; 7° Professore di meccanica razionale e geodesia teoretica, id.; 8° Professore di fisica sperimentale, id.; 9° Professore di geologia e mineralogia, id.; 10° Professore di fisico-chimica, id.; 11° Professore di chimica generale, id. La commissione potrà aggregarsi, sia con voce virile che consultiva, quante altre persone della materia giudicherà opportuno al buono andamento dello istituto, purchè non eccedano il numero di tre.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-3

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