Statuto
Art. 8
In vigore dal 7 apr 1896
Le deliberazioni vengono prese in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei componenti la commissione amministrativa ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè non minore di 3.
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-8