Statuto

Art. 5

In vigore dal 7 apr 1896
Qualora le cattedre universitarie, i titolari delle quali conformemente alla volontà del testatore formano parte della commissione amministrativa vengano scisse in due o più, sarà membro della commissione stessa l'insegnante del ramo di scienza più affine all' indole dell' istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-5

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