Statuto

Art. 13

In vigore dal 7 apr 1896
Il personale didattico dell' istituto comprenderà: un direttore dell' istituto e del podere sperimentale, quel numero di professori ordinari, straordinari, assistenti e maestri d'arte che sarà deliberato dalla commissione amministrativa in conformità del bisogno ed in armonia col bilancio, un direttore del convitto, il cappellano, uno o più maestri per gli alunni del convitto medesimo. La prima pianta organica del personale e le norme per le variazioni da introdursi secondo il bisogno saranno comprese nel regolamento di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-13

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