Statuto
Art. 16
In vigore dal 7 apr 1896
I professori ordinari e straordinari dell'istituto saranno nominati per un quinquennio od a vita: sia per invito della commissione amministrativa sia per concorso. La commissione amministrativa non potrà invitare se non un professore ordinario insegnante la stessa materia od altra strettamente affine a quella alla quale si deve provvedere, in una università del Regno, od in un istituto superiore legalmente equiparato alle università.
I professori nominati per un quinquennio, trascorso questo tempo di lodevole servizio, saranno riconfermati a vita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-16