Statuto

Art. 17

In vigore dal 7 apr 1896
Il concorso sarà bandito per titoli dalla commissione amministrativa seguendo le norme dei concorsi pei professori universitari. I titoli dei concorrenti saranno deferiti all'esame di una commissione di tre membri scelti fra i professori ordinari delle università od istituti superiori legalmente equiparati, insegnanti la stessa materia o materie strettamente affini. Uno almeno di questi tre membri deve essere insegnante della stessa materia alla quale si deve provvedere; gli altri o della stessa materia, o, quando ciò non sia possibile, di materie strettamente affini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-17

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Art. 17 Che erige in ente morale l' istituto agrario siciliano Val di Savoia in Catania, e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo