Statuto
Art. 17
In vigore dal 7 apr 1896
Il concorso sarà bandito per titoli dalla commissione amministrativa seguendo le norme dei concorsi pei professori universitari.
I titoli dei concorrenti saranno deferiti all'esame di una commissione di tre membri scelti fra i professori ordinari delle università od istituti superiori legalmente equiparati, insegnanti la stessa materia o materie strettamente affini.
Uno almeno di questi tre membri deve essere insegnante della stessa materia alla quale si deve provvedere; gli altri o della stessa materia, o, quando ciò non sia possibile, di materie strettamente affini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-17