Art. 29
Statuto

Art. 29

29 / 40
In vigore dal 7 apr 1896
Il corso ordinario per la sezione inferiore è triennale. È facoltativo un quarto anno complementare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-29