Regolamento›Capo II›Sez. I
Art. 6
Forme delle concessioni e autorità competenti ad accordarle
In vigore dal 29 gen 1896
Le occupazioni temporanee di aree o spiaggia lacuali sono autorizzate sotto forma di concessione o di licenze.
Le concessioni, quando l'annuo canone non oltrepassa le lire mille e la durata non eccede i sei anni, sono di competenza dei Prefetti.
Quando il canone e la durata sono maggiori, la facoltà di decretare la concessione è riservata al Ministero delle Finanze.
Le licenze si accordano per le occupazioni che non oltrepassino il termine di un anno e sono di competenza dei Prefetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-6