Regolamento›Capo II›Sez. I
Art. 8
Canone per le concessioni
In vigore dal 29 gen 1896
Per tutte le concessioni viene imposto al concessionario un canone il cui ammontare è determinato di volta in volta, tenuto conto dell'uso pel quale è domandata la concessione, del valore dell'area richiesta, della importanza della concessione e della entità delle servitù o limitazioni che possono derivarne all'uso pubblico.
Per le licenze, e per le concessioni di competenza del Prefetto, il canone viene dal Prefetto stesso determinato, sentito al riguardo le proposte dell'Ufficio del Genio Civile e dell'Intendenza di Finanza.
Per le concessioni da autorizzare mediante decreto ministeriale, il canone viene determinato dal Ministero delle finanze sul parere che sarà dato dal Prefetto, dopo sentito l'Ufficio del Genio civile o la Intendenza di finanza.
In massima il canone da imporsi alle concessioni predette non sarà inferiore a centesimi cinque annui per ogni metro quadrato di terreno concesso, qualora si tratti di concessioni a scopo di coltura agraria o d'uso voluttuario, o a centesimi due annui per metro quadrato, qualora l'area concessa debba utilizzarsi per lo esercizio d'industrie lacuali.
Nel primo caso il canone complessivo annuo sarà aumentato di un decimo so la concessione dovrà durare fra i sei ed i quindici anni, o di un quinto so dovrà durare oltre i quindici anni.
Quando la domanda abbia lo scopo di costruire opere destinate ad uso pubblico o di pubblica utilità, semprechè il concessionario non ritragga alcun lucro dalla concessione, vien imposto un canone minimo per semplice riconoscimento della proprietà demaniale.
Storico versioni
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