RegolamentoCapo IISez. I

Art. 9

Cauzioni per le concessioni

In vigore dal 29 gen 1896
Per le concessioni siano esse di competenza del Prefetto o del Ministero, il concessionario deve prestare una cauzione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi della concessione. L'ammontare della cauzione non può essere inferiore ad una annualità del canone per le concessioni la cui durata non eccede i sei anni, e a due per le altre. L'Autorità che determina l'ammontare del canone, determina anche, e colle norme stesse, l'ammontare della cauzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-9

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Art. 9 Che approva il Regolamento per la vigilanza e per le concessioni — Cauzioni per le concessioni | Portale Normativo