Regolamento›Capo II›Sez. I
Art. 13
Concessioni di aree comprese in zone soggette a servitù militari
In vigore dal 29 gen 1896
La concessione di aree comprese in zone soggette a servitù militari non può farai se non dopo ottenuto l'assenso della competente autorità militare, e le condizioni che l'autorità stessa credesse di prescrivere debbono essere introdotte nell'atto disciplinare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-13