Regolamento›Sez. II
Art. 18
Pubblicazione delle domande
In vigore dal 29 gen 1896
Il Prefetto provvede alla pubblicazione delle domande mediante decreto che dove rimanere affisso per un periodo non minore di 15 giorni all'albo Pretorio del Comune nel quale trovasi l'area chiesta in concessione e contemporaneamente inserito nel foglio degli annunzi legali della Provincia.
La domanda coi documenti allogativi dal richiedente deve rimanere depositata nell'Ufficio comunale, onde possa essere dà chiunque esaminata, e ciò per un ugual periodo di giorni decorrenti sia dalla data di inserzione del decreto nel foglio degli annunzi legali, come da quella del 1° giorno di affissione del decreto stesso all'albo pretorio, data che dovrà essere accertata dal Sindaco nello stesso giorno in cui l'affissione viene fatta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-18