Regolamento›Sez. II
Art. 22
Parere del Consiglio di Stato
In vigore dal 24 gen 1954
Il Ministero delle finanze chiede sulle domande di concessione e sulle opposizioni il parere del Consiglio di Stato, e quindi per le concessioni che non possono essere accordate respinge con motivato decreto la domanda; par le altre emette il decreto di concessione, motivato anche in riguardo alle opposizioni, permettendo all'occorrenza l'invio del disciplinare al Prefetto perché riformato, se e come verrà disposto, sia dal richiedente firmato.
Tanto sul decreto Ministeriale, come su quello Prefettizio di cui all', è dovuta la tassa di concessione governativa di cui all' della tariffa annessa alla legge 19 luglio 1880 numero 5536 allegato F, in analogia all'articolo 169. lett. N, della legge 20 marzo 1865 numero 2248 allegato F sulle opere pubbliche.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 12 ottobre 1953, n. 981 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il parere del Consiglio di Stato sulle domande di concessione di spiagge e di aree lacuali di cui all'art. 22 del regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726, e' obbligatorio nei soli casi in cui siano presentate opposizioni o la concessione investa una superficie superiore ai metri quadrati 1000 oppure quando l'ammontare del canone per tutto il periodo della concessione superi la somma di L. 1.500.000".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-22