Regolamento›Sez. II
Art. 19
Decreto di pubblicazione.
In vigore dal 29 gen 1896
Il decreto di pubblicazione deve contenere una succinta esposizione della domanda e del progetto delle opere che il richiedente intende di costruire, deve indicare l'ufficio comunale presso il quale la domanda e i documenti relativi trovansi depositati, e dichiarare infine che trascorso il termine di cui nel precedente articolo non saranno ricevuti reclami contro la concessione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-19