Regolamento›Sez. II
Art. 24
Registrazione dell'atto di concessione
In vigore dal 29 gen 1896
L'atto disciplinare corredato dei disegni dove essere col relativo decreto registrato a spese del concessionario, entro venti giorni da quello in cui il concessionario ha l'ufficiale avviso della ottenuta concessione, con la contemporanea riscossione della tassa di autenticazione della firma del concessionario, a termini dell'articolo 106, della tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874 n. 2076, e dell' della legge 11 gennaio 1880 numero 5430.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-24