RegolamentoSez. II

Art. 24

Registrazione dell'atto di concessione

In vigore dal 29 gen 1896
L'atto disciplinare corredato dei disegni dove essere col relativo decreto registrato a spese del concessionario, entro venti giorni da quello in cui il concessionario ha l'ufficiale avviso della ottenuta concessione, con la contemporanea riscossione della tassa di autenticazione della firma del concessionario, a termini dell'articolo 106, della tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874 n. 2076, e dell' della legge 11 gennaio 1880 numero 5430.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-24

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Art. 24 Che approva il Regolamento per la vigilanza e per le concessioni — Registrazione dell'atto di concessione | Portale Normativo