RegolamentoSez. III

Art. 28

Usi di spiaggia senza concessione o licenza.

In vigore dal 29 gen 1896
Può essere tollerato, senza bisogno di autorizzazione, il collocamento di tende o di riparti pei bagnanti, purchè tali apparecchi siano tolti ed esportati dopo fatto il bagno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-28

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Art. 28 Che approva il Regolamento per la vigilanza e per le concessioni — Usi di spiaggia senza concessione o licenza. | Portale Normativo