RegolamentoSez. III

Art. 32

Sospensione o cessazione delle licenze

In vigore dal 29 gen 1896
Per ragioni d'interesse o di ordine pubblico, il Prefetto può in qualunque tempo sospendere la licenza o farla cessare ed ordinare quindi lo sgombero dell'area, facendolo eseguire di ufficio a carico del concessionario in caso di suo rifiuto, previo precetto intimato per mezzo di usciere o del messo comunale. Il concessionario non ha diritto a compensi o indennità di sorta, ma solamente ha diritto alla restituzione della quota del canone corrispondente al tempo pel quale non può più fruirti della licenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-32

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Art. 32 Che approva il Regolamento per la vigilanza e per le concessioni — Sospensione o cessazione delle licenze | Portale Normativo