Regolamento›Capo III
Art. 36
Scadenza delle concessioni
In vigore dal 29 gen 1896
Scaduto il termine della concessione, questa s'intendo cessata di pieno diritto, senza che occorra speciale diffidamento o costituzione in mora, e senza che dal concessionario si possano invocare usi o consuetudini per continuare nel godimento della concessione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-36