RegolamentoCapo III

Art. 37

Revocabilità delle concessioni

In vigore dal 29 gen 1896
La concessione è revocabile in ogni tempo dalla stessa autorità che l'ha accordata, ogni qualvolta ad esclusivo giudizio della autorità stessa, ciò sia richiesto da interesse pubblico, ed il concessionario non ha diritto ad indennità o compensi di sorta, salvo la restituzione della cauzione ed il rimborso della parte del canone corrispondente al tempo pel quale non può fruire della concessione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-37

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Art. 37 Che approva il Regolamento per la vigilanza e per le concessioni — Revocabilità delle concessioni | Portale Normativo