Regolamento›Capo III
Art. 35
Restrizioni perde aree adiacenti
In vigore dal 29 gen 1896
La concessione s'intende limitata alle aree, alla durata, alle opere e loro uso, come risulta dal decreto, dal disciplinano e dai disegni che vi sono allegati.
Con patti speciali può essere data al concessionario la facoltà di occupare in via affatto transitoria qualche piccola area di spiaggia o di lago, quando ciò sia riconosciuto indispensabile per eseguire le opere contemplate nella concessione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-35