RegolamentoSez. III

Art. 33

Copie della licenza

In vigore dal 29 gen 1896
Al concessionario è rilasciata a sue spese copia della licenza in carta bollata ed in forma autentica. Le copie della licenza all'ufficio del Genio Civile ed alla Intendenza di finanza sono spedite in carta libera ad uso amministrativo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-33

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Art. 33 Che approva il Regolamento per la vigilanza e per le concessioni — Copie della licenza | Portale Normativo