Regolamento›Sez. III
Art. 29
Istruttoria delle domande di licenza
In vigore dal 29 gen 1896
Le domande di licenza sono dal Prefetto trasmesse all'ufficio del Genio Civile per esame e parere e perché compili lo schema delle condizioni e proponga il canone da imporsi al concessionario.
Quando l'area da occuparsi fronteggi il caseggiato di un Comune od anche un fabbricato privato fuori dell'abitato del Comune, il Prefetto chiede l'avviso del Sindaco sulla concessione della località, sull'uso pel quale è stata chiesta e sulla durata della occupazione.
Il Sindaco informa della domanda il proprietario dell'edificio fronteggiante l'area chiesta in concessione, od il suo rappresentante sul luogo, ed in mancanza anche di questi provvede mediante affissione all'albo comunale, entro dieci giorni dal predetto avviso o dalla accennata affissione, il Sindaco fa conoscere al Prefetto il suo parere, o, quando si abbiano opposizioni, il Prefetto decide, sentito il Consiglio di Prefettura.
Quando non siano state mosse opposizioni alla domanda, o le opposizioni siano ritenute infondate, il Prefetto richiede sulla domanda stessa il parere dell'Intendenza di finanza nei riguardi finanziari, e sull'ammontare del canone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-29