RegolamentoCapo III

Art. 41

Vigilanza e servitù cui sono sottoposte le concessioni.

In vigore dal 29 gen 1896
L'esercizio delle concessioni si intendo particolarmente soggetto alle discipline e servitù in vigore per la polizia delle acque pubbliche. Il concessionario è obbligato ad osservare le regole e le prescrizioni che gli venissero imposte dalle competenti autorità nei riguardi dei servizi militari, doganali e daziari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-41

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Art. 41 Che approva il Regolamento per la vigilanza e per le concessioni — Vigilanza e servitù cui sono sottoposte le concessioni. | Portale Normativo