Regolamento›Capo III
Art. 41
41 / 48Vigilanza e servitù cui sono sottoposte le concessioni.
In vigore dal 29 gen 1896
L'esercizio delle concessioni si intendo particolarmente soggetto alle discipline e servitù in vigore per la polizia delle acque pubbliche.
Il concessionario è obbligato ad osservare le regole e le prescrizioni che gli venissero imposte dalle competenti autorità nei riguardi dei servizi militari, doganali e daziari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-41