RegolamentoCapo III

Art. 44

Divieto di cessione della concessione

In vigore dal 29 gen 1896
Il concessionario non può cedere ad altri, nè in tutto, nè in parte, la concessione, senza averne fatta preventiva domanda ed averne ottenuta l'autorizzazione dalla stessa autorità da cui ebbe la concessione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-44

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Art. 44 Che approva il Regolamento per la vigilanza e per le concessioni — Divieto di cessione della concessione | Portale Normativo