Regolamento›Capo III
Art. 44
Divieto di cessione della concessione
In vigore dal 29 gen 1896
Il concessionario non può cedere ad altri, nè in tutto, nè in parte, la concessione, senza averne fatta preventiva domanda ed averne ottenuta l'autorizzazione dalla stessa autorità da cui ebbe la concessione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-44