RegolamentoCapo III

Art. 47

Riduzione in pristino

In vigore dal 29 gen 1896
Al termino della concessione e nei casi di revoca, di decadenza o di rinunzia accettata dall'Amministrazione, il concessionario deve a proprie spese, sotto pena della esecuzione di ufficio a di lui carico, rimettere e riconsegnare le aree al pristino stato, salvo che in seguito a sua domanda, l'Amministrazione non creda di esonerarlo, nel quale caso le opere orette restano di proprietà dello Stato, ed il concessionario non ha diritto per esse a compensi od indennità di sorta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-47

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Art. 47 Che approva il Regolamento per la vigilanza e per le concessioni — Riduzione in pristino | Portale Normativo