Regolamento›Capo III
Art. 47
Riduzione in pristino
In vigore dal 29 gen 1896
Al termino della concessione e nei casi di revoca, di decadenza o di rinunzia accettata dall'Amministrazione, il concessionario deve a proprie spese, sotto pena della esecuzione di ufficio a di lui carico, rimettere e riconsegnare le aree al pristino stato, salvo che in seguito a sua domanda, l'Amministrazione non creda di esonerarlo, nel quale caso le opere orette restano di proprietà dello Stato, ed il concessionario non ha diritto per esse a compensi od indennità di sorta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-47