Art. 1
In vigore dal 29 gen 1896
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretarii di Stato per le Finanze e pei Lavori Pubblici;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l'annesso Regolamento visto, d'ordine Nostro, dai due predetti Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, per la vigilanza e per le concessioni delle spiaggie dei laghi pubblici e delle relative pertinenze.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° dicembre 1895.
UMBERTO.
P. Boselli.
G. Saracco.
Visto, il Guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-rd-1