Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 gen 1896
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretarii di Stato per le Finanze e pei Lavori Pubblici; Sentito il Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'annesso Regolamento visto, d'ordine Nostro, dai due predetti Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, per la vigilanza e per le concessioni delle spiaggie dei laghi pubblici e delle relative pertinenze. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° dicembre 1895. UMBERTO. P. Boselli. G. Saracco. Visto, il Guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-rd-1