Regolamento›Capo III
Art. 43
Vigilanza degli uffici del genio civile
In vigore dal 29 gen 1896
La costruzione di opero di natura stabile contemplato nella concessione è soggetta alla vigilanza degli Uffici del Genio Civile.
Gli Uffici stessi non che quelli di Finanza invigilano anche perché siano osservate dal concessionario le condizioni e i limiti della concessione, o perché questa non abbia a prolungarsi abusivamente oltre termine stabilito.
In caso di abusi e dì contravvenzioni i detti uffici ne riferiscono all'autorità competente colle loro proposte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-43