Art. 43 · Vigilanza degli uffici del genio civile
RegolamentoCapo III

Art. 43

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Vigilanza degli uffici del genio civile

In vigore dal 29 gen 1896
La costruzione di opero di natura stabile contemplato nella concessione è soggetta alla vigilanza degli Uffici del Genio Civile. Gli Uffici stessi non che quelli di Finanza invigilano anche perché siano osservate dal concessionario le condizioni e i limiti della concessione, o perché questa non abbia a prolungarsi abusivamente oltre termine stabilito. In caso di abusi e dì contravvenzioni i detti uffici ne riferiscono all'autorità competente colle loro proposte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-43