Regolamento›Capo III
Art. 42
Aree circostanti a quelle concesse.
In vigore dal 29 gen 1896
Il concessionario non può stabilire alcuna servitù nelle zone attigue alla località concessagli, nè arrecare impedimento agli usi pubblici od al pubblico transito, salvo quanto è permesso dal comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-42