RegolamentoSez. II

Art. 25

Copie dell'atto disciplinare e del relativo decreto di concessione

In vigore dal 29 gen 1896
Al concessionario vien rilasciata copia autentica del decreto di concessione e del disciplinare coi relativi disegni. Una copia per uso amministrativo vien data dal Prefetto all'Intendente di Finanza per la esazione del canone, ed un'altra al Genio Civile per la sorveglianza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-25

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Art. 25 Che approva il Regolamento per la vigilanza e per le concessioni — Copie dell'atto disciplinare e del relativo decreto di concessione | Portale Normativo