Regolamento›Capo I
Art. 1
Attribuzioni del Ministero dei LL. PP. sull'amministrazione delle spiaggie lacuali
In vigore dal 29 gen 1896
REGOLAMENTO
per la vigilanza e per la concessione delle spiaggie e dei laghi pubblici e delle relative pertinenze
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Attribuzioni del Ministero dei LL. PP. sull'amministrazione delle spiaggie lacuali
Il Ministero dei LL. PP. dal quale, a termini dell'°, lettera f, della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, sui LL. PP. dipendono il regime e la polizia dei laghi pubblici, vigila per mezzo delle Prefetture a che non vengano commesse abusive occupazioni dei laghi stessi e delle relative spiaggie di uso pubblico.
A tal fine in caso di abusi e di contravvenzioni, il Prefetto provvede per l'applicazione delle penalità e per la riduzione in pristino a termini degli art. 374, 376 e 378 della precitata legge.
Gli abusi e le contravvenzioni debbono essere accertate nei modi e dalle persone di cui all'art. 377 della legge medesima.
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