Regolamento›Capo I
Art. 3
Delimitazione fra i beni demaniali e quelli privati
In vigore dal 29 gen 1896
Ove sia riconosciuto necessario e conveniente, si promuove, lungo le spiaggie lacuali, l'apposizione dei termini fra le proprietà demaniali e quelle private, in conformità all'art. 441 del Codice civile.
Le delimitazioni sono determinate dal Prefetto dopo sentiti il Genio civile, l'Intendenza di Finanza e gli interessati, salvo a questi ultimi il ricorso all'autorità giudiziaria, qualora si credessero lesi nei loro diritti.
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