Regolamento›Capo I
Art. 4
Passaggio di beni demaniali a beni patrimoniali dello Stato
In vigore dal 29 gen 1896
Quando l'ufficio del Genio civile riconosca che un tratto di spiaggia non è più necessario all'uso pubblico, ne riferisce al Prefetto, trasmettendogli, oltre ad un piano topografico della località, la stima del valore venale e di quello locativo del terreno.
Il Prefetto trasmette la proposta all'Intendente di Finanza pei conseguenti effetti di legge.
Il passaggio di tratti di spiaggia alla Categoria di beni patrimoniali dello Stato può essere promosso anche dall'amministrazione demaniale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-4