RegolamentoSez. II

Art. 16

Istruttoria delle domande di concessioni

In vigore dal 29 gen 1896
Ricevuta la domanda di cui nel precedente , il Prefetto la trasmette all'ufficio del Genio Civile per averno il parere e le proposte in coerenza al disposto degli del presente regolamento. Quando l'ufficio del Genio Civile proponga che l'area chiesta in concessione passi ai beni patrimoniali dello Stato, il Prefetto provvede a norma del precitato e ne informa il richiedente: in caso diverso trasmette la domanda colle proposte del Genio Civile all'Intendenza di finanze per averne il parere nei riguardi doganali e daziari, sull'ammontare del canone e della cauzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-16

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Art. 16 Che approva il Regolamento per la vigilanza e per le concessioni — Istruttoria delle domande di concessioni | Portale Normativo