Regolamento›Sez. II
Art. 17
Decisione preliminare per la pubblicazione delle domande
In vigore dal 29 gen 1896
Avuto il parere dei summentovati uffici, ove non ostino alla concessione motivi d'interesse pubblico e gli atti e documenti prodotti siano regolari, il Prefetto provvedo alla pubblicazione della domanda colle norme di cui nel secessivo , e ciò tanto per le concessioni di sua competenza, come per quelle di competenza del Ministero, salvo per queste ultime il definitivo giudizio del Ministero stesso ad istruttoria compiuta.
Ostando invece alla concessione motivi di pubblico interesse, il Prefetto, se questa è di sua competenza, respingo con suo decreto la domanda: se non è di sua competenza, trasmette la domanda coi relativi atti e documenti al Ministero dei doveri pubblici, il quale la passa a quello delle finanze accompagnata dal voto del Consiglio superiore sulle insorte questioni.
Il Ministero delle Finanze o respinge la domanda o la ammette alla pubblicazione, sia conservandone gli atti quali si trovano, sia ordinando che vengano prima regolarizzati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-01;726#art-r-17