Regolamento›Capo II›Sez. I
Art. 9
9 / 48Cauzioni per le concessioni
In vigore dal 29 gen 1896
Per le concessioni siano esse di competenza del Prefetto o del Ministero, il concessionario deve prestare una cauzione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi della concessione.
L'ammontare della cauzione non può essere inferiore ad una annualità del canone per le concessioni la cui durata non eccede i sei anni, e a due per le altre.
L'Autorità che determina l'ammontare del canone, determina anche, e colle norme stesse, l'ammontare della cauzione.
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