Art. 6 · Forme delle concessioni e autorità competenti ad accordarle
RegolamentoCapo IISez. I

Art. 6

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Forme delle concessioni e autorità competenti ad accordarle

In vigore dal 29 gen 1896
Le occupazioni temporanee di aree o spiaggia lacuali sono autorizzate sotto forma di concessione o di licenze. Le concessioni, quando l'annuo canone non oltrepassa le lire mille e la durata non eccede i sei anni, sono di competenza dei Prefetti. Quando il canone e la durata sono maggiori, la facoltà di decretare la concessione è riservata al Ministero delle Finanze. Le licenze si accordano per le occupazioni che non oltrepassino il termine di un anno e sono di competenza dei Prefetti.
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