RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 123

In vigore dal 24 ott 1895
Quando la Corte deliberi non competere pensione alcuna, la deliberazione motivata della sezione sarà firmata dal presidente e dal segretario generale, ed una copia conforme di essa sarà comunicata alla parte, col mezzo della pretura competente, nelle forme prescritte dall' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-123

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Art. 123 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo