RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 127

In vigore dal 10 lug 1920
Le preture fanno eseguire gratuitamente la consegna delle deliberazioni della Corte, in uno ai relativi documenti, per mezzo degli ufficiali giudiziari da esse dipendenti. L'ufficiale giudiziario estende e firma la dichiarazione della eseguita notificazione tanto nella copia di deliberazione, che consegna alla parte interessata, o a chi per essa, quanto sul referto allegato. Questo, munito del bollo e del visto del pretore, viene, per mezzo del pretore medesimo, trasmesso alla Corte dei conti. Il referto deve contenere le indicazioni seguenti: 1° data in tutte lettere e luogo in cui segue la notificazione; 2° nome e cognome dell'ufficiale giudiziario, con la indicazione dell'autorità giudiziaria a cui è addetto; 3° nome, cognome e qualità della persona a cui è fatta la notificazione; 4° data e numero del provvedimento notificato; 5° cifra e decorrenza della pensione, o cifra dell'indennità portata dalla deliberazione notificata, o dispositivo della deliberazione che sia in tutto o in parte contraria alla domanda; 6° nome e cognome della persona a cui l'atto viene consegnato; 7° sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-127

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Art. 127 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo