RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 122

In vigore dal 24 ott 1895
Nel giorno fissato, la sezione, sentito il rapporto del consigliere relatore, darà la sua deliberazione amministrativa, in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-122

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 122 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo