RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 117

In vigore dal 24 ott 1895
Richiesti alla parte interessata o alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti che occorrono, sarà compilato negli uffici della Corte un progetto di liquidazione. Le richieste di documenti o di notizie alle parti si potranno fare per mezzo delle autorità competenti, e qualora ne facciano domanda espressa, anche direttamente, a loro spese, ai termini dell'° della legge 12 giugno 1890, n. 6889, e del regio decreto 30 novembre 1890, n. 7302.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-117

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Art. 117 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo