Regolamento›Capo II
Art. 113
In vigore dal 24 ott 1895
Per notificare la data di cessazione dal servizio e la paga, giusta l' del presente regolamento, le direzioni degli stabilimenti o dei lavori, compileranno apposita dichiarazione dalla quale risulti:
1° la data precisa in cui l'operaio cessò dal servizio, cioè l'ultimo giorno pel quale gli fu corrisposta la paga, o il sussidio giornaliero, in caso di malattia;
2° l'ammontare dell'ultima sua paga giornaliera, da calcolarsi, per gli operai borghesi della guerra, nel modo indicato all'articolo 161 del testo unico delle leggi sulle pensioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-113