RegolamentoCapo II

Art. 111

In vigore dal 24 ott 1895
Per gli operai borghesi della guerra, e per gli operai permanenti e lavoranti avventizi di marina di cui al titolo V, capo II, del testo unico delle leggi sulle pensioni, dovranno osservarsi le disposizioni per i militari di truppa e le loro famiglie, in quanto sieno ad essi applicabili, e colle avvertenze di cui agli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-111

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