RegolamentoCapo II

Art. 114

In vigore dal 24 ott 1895
Quando trattasi di operai di marina, o di operai della guerra che si trovassero compresi all'atto del collocamento a riposo nella categoria A della tabella VI annessa al testo unico delle leggi sulle pensioni, si dovranno pure indicare nella suddetta dichiarazione tutte le paghe da essi godute negli ultimi dodici anni di servizio effettivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-114

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Art. 114 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo