Art. 114
RegolamentoCapo II

Art. 114

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In vigore dal 24 ott 1895
Quando trattasi di operai di marina, o di operai della guerra che si trovassero compresi all'atto del collocamento a riposo nella categoria A della tabella VI annessa al testo unico delle leggi sulle pensioni, si dovranno pure indicare nella suddetta dichiarazione tutte le paghe da essi godute negli ultimi dodici anni di servizio effettivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-114