RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 120

In vigore dal 24 ott 1895
Sarà comunicato al procuratore generale il risultato delle ulteriori istruzioni o indagini che fossero ordinate dalla Corte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-120

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Art. 120 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo