Regolamento›Titolo VII›Capo I
Art. 121
In vigore dal 24 ott 1895
Il procuratore generale, restituirà gli atti alla sezione, unendo al progetto di liquidazione le sue conclusioni scritte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-121