Art. 121
RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 121

131 / 145
In vigore dal 24 ott 1895
Il procuratore generale, restituirà gli atti alla sezione, unendo al progetto di liquidazione le sue conclusioni scritte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-121